Combine con il Savona: Teramo in D
Ascoli Picchio in B. Tutte le sanzioni

Il presidente dell'Ascoli Francesco Bellini
Il presidente dell'Ascoli Francesco Bellini
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Giovedì 20 Agosto 2015, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 21 Agosto, 10:33
ROMA - Teramo retrocesso in serie D per la combine di Savona-Teramo; di conseguenza Ascoli promosso in serie B.



Ecco la sentenza di primo grado per il processo sportivo per la presunta combine attuata nella partita Savona-Teramo. Per le due squadre non ci saranno penalizzazioni al contrario di quanto richiesto dalla procura. Al verdetto di primo grado seguirà certamente il processo di appello, che dovrebbe svolgersi tra il 30 e il 31 agosto.



"Prima di passare ad esaminare, nel dettaglio, le ragioni di accoglimento del deferimento proposto e le singole responsabilità dei soggetti coinvolti - è scritto in premessa nella sentenza -, va evidenziato come la vicenda che ci occupa abbia testimoniato l’esistenza di un sistema “parassitario”, radicato e ramificato, che “vive” alle spalle dell’organizzazione ufficiale delle manifestazioni sportive, e che garantisce, con diversità finalità (dal vantaggio in classifica, al vantaggio economico determinato dalle vincite per gli scommettitori), ed in un arco temporale davvero ridotto (anche pochi giorni) l’ottenimento di un determinato risultato di una o più gare. Perché, se non si parte da qui - è scritto nella sentenza -, se non si parte da questo presupposto, non si comprende non solo la gravità del fenomeno, ma nemmeno perché all’interno delle sue maglie, davvero strette, finiscano per restare impigliati anche soggetti non avvezzi a comportamenti contra legem, che, a loro volta, pongono in essere, loro stessi, comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico che li ha determinati ed alle motivazioni che li hanno ispirati. Comportamenti - prosegue la sentenza - che sono espressione di quel clima “omertoso” – e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche in atti ne sono la conferma - che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati".



Ed ecco le sanzioni.



Marco Barghigiani, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 3 anni e 6 mesi ed ammenda di € 60.000,00.



Marco Cabeccia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di mesi 6 ed ammenda di € 30.000,00.



Enrico Ceniccola, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Inibizione di mesi 6 ed ammenda di € 30.000,00.



Luciano Campitelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 100.000,00.



Ninni Corda, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15: Squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS.



Aldo Dellepiane, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 100.000,00.



Marcello Di Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 100.000,00.



Fabio Di Lauro, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la: a) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di anni 2 e mesi 6 ed ammenda di € 40.000,00.



Ercole Di Nicola, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la: a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15; b) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) Violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Inibizione di 5anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000,0



Davide Matteini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Squalifica di anni 3 e mesi 6 oltre all’ammenda di € 60.000,00.



Giuliano Pesce, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di anni 3 e mesi 6 ed ammenda di € 50.000,00.




SS BARLETTA CALCIO Srl Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.



L’AQUILA CALCIO 1927 Srl a) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con le aggravanti di 24 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.



SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova) Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.



SAVONA FBC Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cabeccia e Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).



SS TERAMO CALCIO Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).



Retrocessione in Lega Pro e 12 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. È questa per il Catania la sentenza del Tribunale nazionale della Federcalcio sulla vicenda delle partite comprate dal presidente Pulvirenti in chiusura dello scorso campionato di serie B.



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