Macerata, due insegnanti abilitati in Bulgaria. Il Tar li riammette: «Sì alla cattedra»

Macerata, due insegnanti abilitati in Bulgaria. Il Tar li riammette: «Sì alla cattedra»
Macerata, due insegnanti abilitati in Bulgaria. Il Tar li riammette: «Sì alla cattedra»
di Emanuele Pagnanini
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Martedì 23 Gennaio 2024, 03:10 - Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 07:18

MACERATA Prima esclusi dai concorsi, poi ammessi con riserva e, successivamente esclusi, per questo non ammessi nelle graduatorie relative agli insegnanti: sono i provvedimenti di Ministero dell’Istruzione e dell’Università e di Uffici scolastici regionali di varie Regioni in relazione ad un centinaio di laureati che hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori all’estero. Una situazione che dura da parecchi anni e che sta trovando ora una definizione grazie a due avvocati del foro di Macerata, Fabio e Leonardo Pierdominici.

La vicenda

Diversi i provvedimenti di riammissione dopo una lunghissima serie di ricorsi sia in sede centrale (contro il Miur) che locale (verso gli uffici scolastici regionali).

Gli ultimi due casi riguardano altrettante sentenze del Tar delle Marche che danno ragione ai ricorrenti, due laureati che avevano partecipato ad un concorso per insegnanti in Filosofia e Storia nelle Marche. Si tratta - come si legge sul sito web del Tribunale amministrativo - di Laura Cantò, residente in provincia di Pescara, e Jacopo Quirini di Fabriano. Entrambi sono stati riammessi nella graduatoria per un posto di insegnante nelle scuole superiori, con sentenza del Tar. «Parliamo di persone laureate in Italia e che poi sono stati abilitate all’insegnamento con titolo professionale ottenuto in Bulgaria – spiega l’avvocato Fabio Pierdominici –. Il ricorso ad un’abilitazione all’estero, secondo il principio della libera circolazione nell’Ue, non è stata però una “scorciatoia”. Si tratta di titolo equivalente. Semplicemente in quegli anni, in Italia c’era stato un blocco delle abilitazioni all’insegnamento, per cui per ottenerle e poter partecipare ai concorsi pubblici, molti laureati si sono rivolti fuori dai confini nazionali». Svariati docenti si erano recati in Bulgaria tramite l’assistenza di una società di consulenza maceratese. Una novantina i casi seguiti dalla coppia di legali per la loro riammissione. Si è arrivati a diverse sentenze del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto come valida l’abilitazione ottenuta, dunque annullando di fatti i provvedimenti di esclusione dalle procedure concorsuali del Ministero. Ma, caso per caso, è stato necessario anche il concorso locale, presso i Tribunali amministrativi della Regione dove è avvenuto il concorso e contro gli uffici scolastici regionali. Per quanto riguarda i casi in questione, si tratta del concorso docenti per istituti superiori che si è tenuto nel 2018 in questa regione. Come detto, favorevoli ai ricorrenti le sentenze del Tar Marche. «Come è noto – si legge nella sentenza – nelle more del presente giudizio, sono intervenute le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2438 del 2021, e Sezione VII, n. 3343 del 2022, sopra citate, con cui sono stati accolti gli appelli avverso le sentenze della Sezione III bis del Tar del Lazio che hanno rigettato i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di diniego, da parte del Miur, di riconoscimento dei titoli e dell’abilitazione professionale all’insegnamento acquisiti in Bulgaria».

I pronunciamenti

Inoltre viene precisato che le medesime sentenze hanno accolto i ricorsi «avverso ulteriori atti quali l’esclusione di taluni appellanti dalle procedure concorsuali per mancanza dell’abilitazione, nonché le richieste di accertamento del diritto al riconoscimento dell’abilitazione nelle classi ivi indicate». In particolare, «il giudice di appello, ritenendo che il Ministero avrebbe dovuto accertare i presupposti per l’accoglimento delle rispettive domande di riconoscimento mediante valutazione della qualificazione attestata dai diplomi, dei certificati e degli altri titoli, ha annullato i dinieghi di riconoscimento e le conseguenti esclusioni dalle procedure concorsuali impugnati in primo grado». In sostanza, riportate le decisioni del Consiglio di Stato. Disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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